Ecco l'attesa proposta di legge - concordata dal Comitato unità di crisi per le scuole dell'Elba guidato da Grazia Mazzei e Luciano Giorni e altri volontari. Un impegno di mesi fatto di riunioni, dibattiti , lavori di gruppo e altro. La Regione Toscana (assessorato alla pubblica istruzione di Simoncini) ha collaborato per la stesura delle norme della proposta di legge, inviata a tutti i sindaci dell'isola, ma anche AL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE , AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO, ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE REGIONE TOSCANA , ALL'A.N.C.I.M
Nella lettera di trasmissione agli Enti si legge anche che ....
"Si invitano gli Enti in indirizzo a deliberare su tale materia e darne comunicazione al nostro Comitato entro e non oltre il 30 settembre 2010.
Dopo tale data la proposta continuerà il proprio iter per la richiesta di esame e approvazione parlamentare".
aperta la discussione su ciò ---
avete da fare osservazioni o proposte?
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Interventi a sostegno delle scuole di ogni ordine e grado
operanti nell’ambito territoriale delle piccole isole per garantire l'efficacia dell'azione didattica e la continuità formativa
Art. 1.
(Finalità)
1. Ai fini della continuità territoriale e al fine di assicurare uniformemente l’obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. art. 1, comma 622 e il diritto-dovere all’istruzione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53,con particolare riguardo agli alunni disabili, la presente legge si propone di valorizzare le scuole delle piccole isole riconoscendo la loro centralità quali uniche strutture formative e di raccordo socio-culturale operanti in contesti locali svantaggiati e disagiati, mettendo le stesse in condizione di svolgere in piena autonomia ed efficacia il proprio ruolo per la realizzazione qualitativa degli obiettivi fissati dal piano dell’offerta formativa nazionale e limitare il problema della dispersione scolastica.
Art. 2.
(Interventi a favore
delle strutture scolastiche)
1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui all’articolo 1, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per ogni anno finanziario prevede la destinazione ai comuni di una somma rapportata alle esigenze rilevate nelle scuole delle piccole isole, quale contributo, per la costruzione o la ristrutturazione a norma degli edifici scolastici e degli annessi impianti sportivi, nonché agli istituti scolastici per l’acquisto di sussidi didattici e per l’installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche.
Art. 3.
(Organico)
1. Ai fini di assicurare la stabilità dell’organico dei docenti, nelle piccole isole è costituito l’organico funzionale d’istituto.
2. L’organico di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni nell’arco di almeno tre anni consecutivi.
(Incentivi a favore del personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico
e ausiliario)
1. Gli incarichi a tempo determinato per le scuole delle piccole isole di ogni ordine e grado sono triennali.
2. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che assume l’impegno di permanere in servizio presso gli istituti scolastici delle piccole isole almeno tre anni consecutivi, fermi restando i benefici già acquisiti, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:
a) per il personale docente e ATA: precedenza di nomina, nell’ordine delle rispettive graduatorie, negli incarichi a tempo indeterminato o determinato triennale per coloro che fanno esplicita richiesta di servizio nelle piccole isole; su tutti hanno precedenza gli aspiranti che nel presentare la suddetta richiesta dimostrano di possedere la contestuale residenza e l’abituale dimora nelle piccole isole;
b) per il personale direttivo,docente e ATA: precedenza nei trasferimenti al temine della triennalità continuativa di servizio ( ogni anno verrà valutato esclusivamente nel caso di effettiva prestazione di servizio di almeno 180 giorni)
c) per il personale direttivo,docente e ATA :indennità per sede disagiata;
d) per il personale docente e ATA: ilservizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado nelle piccole isole è valutato in misura doppia nelle rispettive , distinte graduatorie per il conferimento degli incarichi d'insegnamento ed in quelle per l'assunzione nei vari profili ATA (sempre nel caso di effettivo servizio per almeno 180 giorni);
e) per il personale direttivo ,docente e ATA: il riconoscimento di un anno di servizio ai fini pensionistici in aggiunta ad ogni tre anni consecutivi di servizio prestato nelle scuole delle piccole isole
f) per il personale direttivo,docente e ATA: equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri ,laddove applicato.
(Norma finale)
1. I benefici di cui all’articolo 4 sono assicurati retroattivamente al personale direttivo, docente e ATA che dimostri di essere stato in servizio nelle scuole delle piccole isole per almeno tre anni consecutivi.
2. I benefici di cui all’articolo 4 sono oggetto di apposita contrattazione sindacale.