Dall'impengo di Luciano Giorni, Grazia Mazzei e tanti altri aderenti al Comitato scuola ( tra cui il Circolo Pertini), si è giunti a creare, grazie al sostegno della regione Toscana, una proposta di legge che punta a risolvere l'annoso problema della stabilità del personale scolastico sull'isola. Ecco la bozza predisposta dai volontari che si sono potuti avvalere degli uffici legali dell'assessore Simoncini. La proposta verrà ora analizzata ulteriormente.
CHIUNQUE PUO' DARE UN CONTRIBUTO DI IDEE SULLA STESSA
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Interventi a sostegno delle scuole di ogni ordine e grado
operanti nell’ambito territoriale delle piccole isole
Art. 1.
(Finalità)
1. Ai fini della continuità territoriale e al fine di assicurare uniformemente l’obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. art. 1, comma 622 e il diritto-dovere all’istruzione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, la presente legge si propone di valorizzare le scuole delle piccole isole riconoscendo la loro centralità quali uniche strutture formative e di raccordo socio-culturale operanti in contesti locali svantaggiati e disagiati, mettendo le stesse in condizione di svolgere in piena autonomia ed efficacia il proprio ruolo per la realizzazione qualitativa degli obiettivi fissati dal piano dell’offerta formativa nazionale.
Art. 2.
(Interventi a favore
delle strutture scolastiche)
1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui all’articolo 1, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per ogni anno finanziario prevede la destinazione ai comuni di una somma rapportata alle esigenze rilevate nelle scuole delle piccole isole, quale contributo, per la costruzione o la ristrutturazione a norma degli edifici scolastici e degli annessi impianti sportivi, nonché agli istituti scolastici per l’acquisto di sussidi didattici e per l’installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche.
Art. 3.
(Organico)
1. Ai fini di assicurare la stabilità dell’organico dei docenti, nelle piccole isole è costituito l’organico funzionale d’istituto.
2. L’organico di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni nell’arco di almeno tre anni consecutivi.
Art. 4.
(Incentivi a favore del personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico
e ausiliario)
1. Gli incarichi a tempo determinato per le scuole delle piccole isole di ogni ordine e grado sono triennali.
2. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che assume l’impegno di permanere in servizio presso gli istituti scolastici delle piccole isole almeno tre anni consecutivi, fermi restando i benefici già acquisiti, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:
a) per il personale docente e ATA: precedenza di nomina, nell’ordine delle rispettive graduatorie, negli incarichi a tempo indeterminato o determinato triennale per coloro che fanno esplicita richiesta di servizio nelle piccole isole; su tutti hanno precedenza gli aspiranti che nel presentare la suddetta richiesta dimostrano di possedere la contestuale residenza e l’abituale dimora nelle piccole isole;
b) per il personale docente e ATA: precedenza nei trasferimenti al temine della triennalità continuativa di servizio;
c) per il personale direttivo: precedenza nelle operazioni di affidamento degli incarichi dirigenziali, mutamenti e mobilità professionale al termine della triennalità continuativa di servizio;
d) per il personale direttivo, docente e ATA: indennità per sede disagiata e a titolo di contributo per sopperire ai costi degli alloggi, in particolare nella parte finale dell’anno scolastico;
e) per il personale docente e ATA: il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado nelle piccole isole è valutato in misura doppia nelle rispettive, distinte graduatorie per il conferimento degli incarichi d’insegnamento ed in quelle per l’assunzione nei vari profili ATA;
f) per il personale docente e ATA: raddoppio dei giorni di permesso previsti per motivi personali o per l’aggiornamento professionale, rispetto al personale in servizio sul continente;
g) per il personale direttivo, docente e ATA: riconoscimento di un anno di servizio ai fini pensionistici in aggiunta ad ogni tre anni consecutivi di servizio prestato nelle scuole delle piccole isole;
h) per il personale direttivo, docente e ATA: equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, laddove applicato.
(Norma finale)
1. I benefici di cui all’articolo 4 sono assicurati retroattivamente al personale direttivo, docente e ATA che dimostri di essere stato in servizio nelle scuole delle piccole isole per almeno tre anni consecutivi.
2. I benefici di cui all’articolo 4 sono oggetto di apposita contrattazione sindacale.