La Sanità pubblica ai tempi del Granducato: Malati incurabili e curabili (prima parte)
da elbareport
 

LA SANITÀ PUBBLICA AI TEMPI DEL GRANDUCATO: MALATI INCURABILI E CURABILI (PRIMA PARTE)

Scritto da Marcello CamiciSabato, 12 Luglio 2014 07:51

Per essere curati, assistiti dentro un ospedale degli Infermi granducale il requisito richiesto era che la malattia fosse curabile.

Se questa era ritenuta incurabile non era possibile in alcun modo essere ammessi dentro l’ospedale.

I malati incurabili dovevano restare al proprio domicilio ed ivi essere assistiti e curati dai familiari.

Ma non erano abbandonati dalla loro comunità.

In una circolare del 1818 inviata dal Soprassindaco Provveditore dell’Imperiale e Regio Uffizio dei Fossi  di Pisa al Cancelliere Comunitativo di Portoferraio, si capisce molto bene che la Magistratura Comunitativa poteva intervenire su chi era affetto da malattia incurabile con aiuti di natura economica anche se… ..  pare che non mancassero abusi

“N°  1446. Ecc.mo Signore

Sta bene che a forma della Deliberazione di codesta Magistratura Comunitativa de 26 caduto venga accordato ai Malati incurabili Cristino Lapi  e Gio Batta Marcaccini un servizio di Lire tre.6.8 al primo e Lire sei.13.4 al secondo, onde siano assistiti al loro domicilio invece di passare allo Spedale ove il loro mantenimento costerebbe assai più: avvertendo per altro d’essere rigorosi in estendere da caso a caso simili elargizioni potendo facilmente introdursi dei gravi abusi nella qualità degli individui che ne profiterebbero, tanto più che la semplice Malattia Cronica della Gambe non dovrebbe per la natura di codesto Spedale esservi ammessi.

E con distinta stima mi confermo.

Di VS Ecc.ma

Pisa. Dall’I. e R. Uffizio dei Fossi 7 dicembre 1818. Dev.mo Ser.re G. Mecherini” (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1817 al 1818.C65.Carta 470.ASCP)

Invece, se il Malato era ritenuto curabile, la riforma sanitaria della sanità pubblica granducale emanata nel 1818 sotto forma di “massime ed istruzioni” ne ammetteva  il ricovero dentro l’ospedale degli Infermi dopo un rigoroso filtro d’ammissione che si fondava sulla documentazione del postulante l’ammissione della sua appartenenza ad una di queste tre fasce sociali:miserabile,povero,potente a pagare.

Presentando questa documentazione poteva “accordarsi  asilo” dentro l’ospedale sempre che la malattia di cui si era affetti fosse ritenuta curabile.

Era talmente importante questo attestato di appartenenza ad una classe sociale che esistevano moduli già scritti, pre-stampati, in possesso delle Magistrature Comunitative del Granducato.

Tali moduli dovevano essere compilati e sottoscritti da chi di competenza.

Per l’attestato di “miserabile” (letto gratuito) e di “povero” (letto semi-pagante) erano competenti il Parroco col Gonfaloniere il Vicario, Commissario o Potestà mentre l’appartenenza alla classe “potente a pagare” (letto pagante) era certificazione di competenza del solo Gonfaloniere.

Ecco il modello col quale si era ritenuti meritevoli “di essere ammesso al benefizio di miserabilità” cioè all’assistenza ospedaliera gratuita perché a pagare era la comunità di appartenenza del malato.

“Modello  n. 1                                         ATTESTATO  DI  MISERABILITA’

Attestasi da me sottoscritto Parroco della chiesa…..nella Comunità di …..qualmente  N.N. di professione….abitante nella predetta mia Cura ed i suoi congiunti che per disposizioni delle Leggi Civili sarebber obbligati a prestare al medesimo gl’alimenti,sono tutti costituiti in stato tale di assoluta miseria da non poter in modo alcuno supplire neppure al parziale rimborso delle spese di spedalità che potranno occorrere per detto….. nell’attuale sua malattia;dimodochè lo reputo meritevole di essere ammesso al benefizio dei miserabili,cioè di godere di alcuno dei letti gratuiti esistenti negli Spedali del Gran-Ducato; e nel caso che questi si trovassero preventivamente occupati ,di esservi mantenuto a spese di pii benefattori o della Comunità. Ed una tale dichiarazione e certificato io confermo per vero sotto la mia garanzia e personale responsabilità,a forma del par. 19 della Istruzioni approvate con Veneratissimo Dispaccio  di S.A.I. e R. del 17 febbraio 1818,ed in fede mi sottoscrivo

N.N.   Parroco

Visto per conferma del concorso delle prenarrate circostanze

Il Gonfaloniere della Comunità di …..

N.N.

Visto per l’oggetto che sopra

Il Vicario,Potestà o Commissario

N.N.

Nota. I Sigg  Parrochi in coerenza di quanto vien prescritto relativamente allo stato civile si compiaceranno esprimere in questi certificati

Il nome e cognome del Padre di quello cui viene rilasciato il certificato

Il nome parimente e cognome della Madre da ragazza

L’età del richiedente

La professione del richiedente

Lo stato di celibe,maritato o vedovo del richiedente”

(Circolari e Ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 119.ASCP)

Questa nota di fondo pagina del modello pre-stampato sottolinea il ruolo di responsabilità che assume il Parroco nell’assistenza pubblica sanitaria granducale nonché la volontà del legislatore di procedere al riconoscimento di “miserabilità” dopo aver escluso che anche da parte di madre, di padre, moglie o marito, il richiedente è davvero “miserabile” in quanto nella famiglia non esiste alcuno che possa aiutarlo economicamente.

Il certificato di miserabilità per divenire operativo e cioè per poter far godere del “benefizio di miserabilità” doveva essere votato con relativo “partito” della Magistratura Comunitativa di pertinenza.

Questo non era ancora sufficiente nel caso il “partito” avesse avuto esito positivo.

La parola ultima spettava all’Uffizio Fossi di Pisa cui il Cancelliere Comunitativo inviava tale “partito” per la definitiva approvazione.

  1. risposta del Soprassindaco dell’Uffizio Fossi di Pisa al Cancelliere Comunitativo dell’Elba in merito a certificato di miserabilità

“N° 1085        Ecc.mo Signore

Sul proposito della domanda avanzata da Caterina Tonietti vedova del defunto Lorenzo Giannoni di Rio per essere sgravata delle spese occorse per la cura di detto suo Marito attaccato da Tifo Petecchiale  valutando moltissimo i di Lei rilievi a favore della Postulante, desidero che Ella li faccia presenti alla Magistratura di Rio onde in correzione del Partito di 6 luglio, possa,se crede, portare le spese suddette a carico della Comunità come ha fatto per altri individui Miserabili. E ritornandole a tale effetto la memoria predetta e Certificato annesso, che Ella mi aveva respinto con la pregiatissima sua dei 5 andante, mi confermo con la solita distinta stima.

Di VS Ecc.ma

Pisa dall’I.e R. Uffizio dei Fossi 16 settembre 1818.

Dev.mo Serv.re  G. Mecherini” (Corrispondenza  con Uffizio Fossi di Pisa dal 1817 al 1818.C65.Carta 422.ASCP)

Si tratta qui di una Postulante “il benefizio di miserabilità” la quale aveva ricevuto parere negativo dalla Magistratura di Rio ma che grazie ai “rilievi a favore della Postulante” prodotti dal cancelliere Comunitativo, ottiene dall’Imperiale e Regio Uffizio dei Fossi di Pisa la possibilità di “essere sgravata delle spese occorse per la cura di detto suo Marito”.

Ottenere il” benefizio di miserabilità” significava anche poter beneficiare della distribuzione gratuita di zuppe da parte della Magistratura, di cui ho già parlato.

GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA (1737-1801/1814-1860)
ASSISTENZA SANITARIA PUBBLICA . MALATI CURABILI E MALATI INCURABILI.
(SECONDA ED ULTIMA PARTE)
Il rigoroso controllo per “accordarsi asilo “ dentro uno spedale degli infermi granducale ed ivi essere
assistiti,curati ,avveniva tramite la presentazione di certificato medico di curabilità della malattia insieme con un attestato di appartenenza ad una delle tre fasce sociali:miserabile,povero,atto a pagare.
Dell’attestato di miserabilità che consentiva di potere godere del “benefizio di miserabilità” abbiamo già parlato ed ora parleremo degli altri.
Con l’attestato di povertà il malato poteva “essere ammesso al benefizio di pagare la sola metà della tassa di Spedale” il resto era a carico della comunità di appartenenza.
“Modello n°2. ATTESTATO DI POVERTA’
A dì Attestasi da me sottoscritto Parroco della Chiesa…..di….della Comunità di…..qualmente N.N. di
professione…abitante nella predetta mia Cura,ed i suoi congiunti che per disposizioni delle Leggi Civili sarebbero obbligati a prestare al medesimo gli alimenti,sono privi di ogni sorta di beni di fortuna, e non hanno 
guadagni personali sufficienti a supplire alla totalità del rimborso delle spese di spedalità che potranno occorrere per curarlo nell’attuale sua malattia;dimodochè lo reputo meritevole di essere ammesso al benefizio di pagare la sola metà della tassa di Spedale;dichiarandomi garante e responsabile della verità delle predette circostanze a forma del par. 18 della Istruzioni approvate con Veneratissimo Dispaccio di S.A.I. e R. dè 17 Febbraio 1818,ed in fede mi sottoscrivo N.N. Parroco
Visto per conferma del concorso delle prenarrate circostanze Il Gonfaloniere della Comunità di N.N.
Visto per l’oggetto che sopra
Il Vicario,Potestà o Commissario ec.
N.N. “
(Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore.C64.Carta 119.ASCP)
Col “Certificato di Solvibilità” rilasciato esclusivamente dal Gonfaloniere il malato era ammesso dentro l’ospedale e doveva pagare tutte le spese di spedalità. Il Gonfaloniere veniva anche a certificare la solvibilità
di coloro a cui era stato riconosciuto il “benefizio di povertà” e cioè a dover “pagare la sola metà della tassa di Spedale”.
“Modello n. 3 CERTIFICATO DI SOLVIBILITA’ o sia di Potenza a pagare per gl’Infermi a tutta paga o a mezza paga A dì
Il Sottoscritto attual Gonfaloniere della Comunità di…. certifica ed attesta qualmente N.N. di
condizione….abitante e domiciliato nella comunità predetta,il quale si trasferisce ad alcuno degli Spedali del Gran-Ducato per esservi ammesso ad uno dei letti a mezza paga in forza dei suoi requisiti,e nel caso di non
precedente occupazione del numero totale di quelli,è in una situazione tale di interessi è in una situazione tale da poter corrispondere la pagamento della metà della tassa di rimborso dello Spedale,conforme a me è ben noto,e però convalido questo attestato con la mia personal garanzia in conformità del par 17 della Istruzioni approvate con Veneratissimo Dispaccio di S.A.I. e R. dè 17 Febbraio 1818,ed in fede 
Il Gonfaloniere della Comunità di
N.N.
Nota. Si avverte che i letti gratuiti essendo esauriti un malato accompagnato dal certificato di povertà e
Dal soprascritto di solvibilità o potenza a pagare,è collocato nei letti paganti. Ela Comunità dovrà Allora prendere per suo parzial rimborso quella somma che avrà giudicato esser in grado il malato Di pagare allo Spedale
Allorchè poi questo certificato dovrà servire per l’ammissione ad un letto a intera paga,basta che il Gonfaloniere dichiari che N.N. il quale si trasferisce ad alcuno degli Spedali del Gran-Ducato per esservi Ammesso ad un letto pagante,è idoneo a corrispondere al pagamento della tassa di rimborso dello Spedale nella sua totalità,conforme li è ben noto eec. con quel segue ecc..”
(Idem come sopra. C64.Carta 119.ASCP)
Sorsero problemi per quanto riguarda l’ammissione negli Spedali nonostante la presenza obbligatoriamente prescritta con chiarezza dalla legge della presentazione di un attestato sulla appartenenza alla fascia sociale.
Sembra infatti che i Malati si presentassero negli ospedali del Granducato “mancanti dei prescritti recapiti”,cioè mancanti della prescritta certificazione attestante la fascia sociale di appartenenza,non ”muniti di Certificati conformi ai modelli in stampa”, e,venendo indistintamente ricoverati in regime di urgenza, erano poi “posti indistintamente al registro dei paganti a carico delle Comunità”.
E’ quanto si evince dalla lettera scritta al gonfaloniere di Portoferraio da parte del Soprassindaco dell’Uffizio Generale delle Comunità del Granducato di Firenze:
“853 Illustrissimo Signore
In conformità del disposto dei veglianti Ordini i Malati che reclamano l’ospitalità nei pubblici Stabilimenti debbono essere muniti di Certificati conformi ai modelli in stampa già trasmessi a VS Illustrissima per circolarsi ai Parrochi,i quali dagli Ordini sopraespressi sono richiamati nei congrui casi a rilasciare i detti Certificati agli Abitanti compresi nelle loro rispettive Parrocchie.
Ciò non ostante mi viene riferito che alcuni Malati si presentano agli Spedali mancanti dei prescritti recapiti,e che una tale mancanza (motivata forse dall’essere sprovvisti i Parrochi dei convenienti stampati) produce l’effetto che gl’Infermi ,sebbene ammessi per urgenza vengono posti indistintamente al registro dei paganti a carico della Comunità.
All’oggetto pertanto che le Comunità medesime non risentano per questo titolo un’indoveroso aggravio,sarà opportuno che VS Illustrissima procuri che i Parrochi compresi nel territorio di codesta Comunità siano sempre forniti di un sufficiente numero di stampe ,onde valere sene all’opportunità per l’uso surriferito,prelevando la tenue spesa che può occorrere dalla somma portata a Bilancio di previsione sotto il titolo –Spese di Amministrazione - all’Art. 15.
Di VS Illustr.ma
Firenze .Dall’Uffizio Generale delle Comunità del Gran-Ducato lì 2 novembre 1818.
Dev.mo Servitore. G. Brancadori Soprassindaco” (Idem come sopra.C64.Carta 143. ASCP)
Insomma pare di capire che i Malati si presentassero all’ospedale degli Infermi senza il prescritto certificato e fossero accolti e ricoverati in applicazione del dettato di legge e cioè in regime di urgenza .
Le spese di spedalità di questo ricovero erano a carico della comunità di appartenenza.
Chissà se i “Parrochi” erano davvero sprovvisti dei “convenienti stampati” su cui dovevano certificare a quale fascia sociale apparteneva l’infermo ?
Marcello Camici
ASCP.Archivio storico comune Portoferraio
 
Marcello Camici

 

ASCP: Archivio storico comune Portoferraio

TOSCANA  ASBURGO-LORENA (1737-1801/1814-1860)
ASSISTENZA  SANITARIA   ALL’ISOLA  D’ELBA.  OSPEDALE  DEGLI  INFERMI  E  DEBITO  PUBBLICO.
 
camici
IL PROF MARCELLO CAMICI
foto da Mucchio Selvaggio
 
 
 
Dopo che Napoleone fuggì dall’Elba ,sull’isola esistevano tre ospedali: lo “Spedale dei Trovatelli”,lo “Spedale Militare,lo “Spedale degli Infermi”.
Il costo del mantenimento degli Spedali dei Trovatelli e degli Infermi era a  carico delle quattro  magistrature delle quattro comunità in cui  l’isola era stata suddivisa : le rispettive magistrature comunitative ponevano a bilancio il costo loro spettante per tenere in vita questi ospedali che si trovavano tutti e due a Portoferraio.
Nel giugno del 1816 nel bilancio di previsione delle quattro magistrature comunitative elbane la voce di spesa per l’ospedale degli infermi si trova nel “titoli spesa” come “Mantenimento dei Malati Civili nello Spedale Militare” (Corrispondenza con Uffizio Fossi di  Pisa dal 1815 al 1817.C60.Carta 65. ASCP)
.Essa per Portoferraio è pari a lire 3000(prima voce di spesa per entità);per Marciana lire 500(terza voce di spesa);per Longone 700(terza voce di spesa);per Rio 800(seconda voce di spesa). Queste voci di spesa contribuivano in modo pesante a rendere in deficit  il bilancio di previsione di tutte  quattro le magistrature perché le entrate erano inferiori alle uscite previste.Per Longone il deficit previsto era pari  a lire 8861;per Rio lire 3538;per Marciana lire 8068.
 
Perché “Mantenimento dei Malati Civili nello Spedale Militare” e non nello Spedale degli Infermi ? Che cosa era accaduto ?
 
Il conte Fantoni,nominato “Commissario Straordinario” per l’Elba e Piombino subito dopo la restaurazione avvenuta col congresso di Vienna ,procedette ad una riduzione della spesa .Prendendo in esame le voci di uscita quali figuravano dai preventivi  presentati dai municipi  elbani nel 1815 ne fece una generale revisione portando la spesa complessiva  delle quattro comunità da lire 114.460 a lire 71593 .
Questa drastica riduzione di spesa si tradusse in tagli  alla spesa pubblica che il legislatore operò anche nella assistenza sanitaria e che per l’Elba si concretizzò col motu proprio di soppressione dello Spedale degli Infermi  del 18 gennaio 1816: i malati civili furono indirizzati al ricovero nell’ospedale militare dove il Commissario di Guerra ne ebbe la direzione “ dependentemente dal Governatore in quanto interessa il buon Ordine e migliore Regolamento degli Individui che vi dovranno essere curati”.
Questo il testo integrale del motu proprio con cui venne soppresso l’Ospedale degli Infermi.
 
“Sua Altezza Imperiale e Reale nella determinazione di dare nuova e diversa forma allo Spedale di Portoferraio sopprime lo Stabilimento eretto sotto il passato Governo e che tuttora vi esiste,ed ordina che pagate agli impiegati le Provisioni a tutto il corrente mese di Gennaio,cessino dalle loro funzioni e resti abolito il ruolo attuale. Vuole che sia stabilito in Portoferraio uno Spedale puramente militare,ove dovrà esservi soltanto una Sala destinata per i Paesani,che vi potranno essere ricevuti a carico delle rispettive Comunità.
Il Commissario di Guerra avrà la direzione e Soprintendenza di detto nuovo Spedale dependentemente dal Governatore,in quanto interessa il buon Ordine e migliore Regolamento degli Individui che vi dovranno essere curati. L’attuale Commissario di Guerra assumerà direttamente la consegna di tutto ciò che esiste,spettante all’antico Spedale ed occorrente per fornirne quello di nuova erezione.
Lo stesso Pro-Commissario rimetterà sollecitamente,per mezzo del Governatore o del Commissario Straordinari o (conte Fantoni ndscr.)  il Piano per la montatura di detto Spedale ,colle Istituzioni e Regolamento che saranno creduti i più opportuni  e con il Ruolo degli Impiegati ,che possono esservi assolutamente necessari,proponendo i Soggetti e la Provisione da assegnarvi a ciascuno ,con l’avvertenza di valersi nel Servizio Interno,per l’oggetto di Economia,di quei Militari che recessi o per età o per altre Cause resi meno capaci del Servizio attivo.Il Governatore ovvero il Commissario Straordinario accompagnerà il detto Piano all’I. e R. Segreteria di Stato nella sue Osservazioni e con quei progetti ulteriori che giudicherà di maggiore utilità e convenienza.
 
Dato il 18 gennaio 1816.
Firmato Ferdinando . Visto Fossombroni,GB Nomi”          (Idem come sopra.C60.Carta 9.ASCP)
 
Dalla lettura di queste ultime righe  del motu proprio del legislatore(Ferdinando III Asburgo Lorena) risulta evidente che  essendo al corrente  che nei bilanci in deficit delle magistrature comunitative elbane la voce di spesa che influiva con notevole entità era quella per “mantenimento degli infermi”, decreta la soppressione del lo “Spedale degli Infermi” : la loro cura avverrà dentro lo spedale militare dove verrà riservata una sala e  “con l’avvertenza di valersi nel Servizio Interno,per l’oggetto di Economia,di quei Militari che recessi o per età o per altre Cause resi meno capaci del servizio attivo” .
Evidenti dunque i motivi economici alla base del motu proprio del legislatore .
 
 
( SECONDA  PARTE)
 
Le massime ed istruzioni che seguono stabiliscono criteri di ammissione per  “accordarsi asilo” ed essere assistiti negli spedali degli Infermi di tutto il Granducato di Toscana in seguito alla riforma sanitaria introdotta nel 1818(“Massime ed Istruzioni  da osservarsi generalmente in tutti li spedali degli Infermi del Gran-Ducato di Toscana approvate con Dispaccio di S.A.I. e R. dè 17 febbraio 1818. Firenze .Dalla Tipografia Marenigh 1818” ) “6°. Per essere ammesso nei letti paganti è necessario che concorrano i requisiti di malattia curabile, da causa giusta,ed urgente,per cui debba accordarsi asilo nel Pubblico Spedale a preferenza della casa partico
lare del malato e di solvibilità o sia potenza a pagare;nei semipaganti,la malattia curabile e miserabilità, nei gratuiti,malattia curabile e miserabilità.
Senza il corredo dei documenti giustificanti rispettivamente i precitati requisiti non possono permettersi l’ammissione negli Spedali,fuori dei casi di estrema urgenza e provvisoriamente. Chiunque ordinasse altrimenti sarà garante allo Spedale dell’indennità e dovrà rimborsare esattamente tutte le spese di spedalità come se il malato fosse pagante “
(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore.C64. Carta 119.ASCP)
 
 
L’ammissione non è consentita  senza documenti giustificanti. Solo  nei  casi di estrema urgenza  anche se provvisoriamente ,il legislatore consente a tutti,senza documenti giustificanti, l’ammissione in ospedale : introduzione di aspetto universalistico nell’assistenza  sanitaria pubblica pubblica ancora oggi presente. Il requisito comune richiesto nei documenti giustificanti l’accettazione è che sia certificato che la malattia è curabile. Per i paganti inoltre era richiesto urgenza e causa giusta ovvero l’impossibilità ad essere assistiti nel proprio ambito familiare.
Le massime che seguono ,settima e  ottava , garantiscono all’”Infermo miserabile “ documentato e certificato  come tale,l’ammissione nello spedale degli infermi e relativa assistenza gratuita : sono massime che rappresentano introduzione di principi di solidarietà a difesa dei ceti meno abbienti  ancora oggi presenti. “7°. Vi è una prelazione per le ammissioni ai diversi posti  semipaganti,e gratuiti,e sarà regolata come    appresso. I Malati miserabili della Comunità,ove esiste lo Spedale,sono preferiti al godimento de’ letti gratuiti fino al compimento del numero assegnato nel Bilancio. Se il numero non è completo vi hanno luogo quelli a mezza-paga della Comunità medesima.In difetto  degli uni e degli altri si apre il diritto ai miserabili delle altre Comunità del Gran-Ducato indistintamente fino al compimento del numero di letti assegnato alla Spedalità gratuita.”
 
8°. Occupati tutti i posti gratuiti dai malati miserabili della Comunità,ove è stabilito lo Spedale,tutti i malati,sebben miserabili,restano a carico della medesima,che dovrà reintegrare il Pio Stabilimento della spesa di spedalità. L’istessa procede per tutte le altre Comunità, quando i posti gratuiti sono esauriti di chi aveva diritto di prelazione.”  (Idem come sopra.C64.Carta 119.ASCP)
 
La nona e la decima massima ed istruzione anticipano gli odierni richiami alla appropriatezza delle prestazioni sanitarie poiché tendono a garantire la copertura economica  di queste prestazioni . “9°.In tutti i casi,nei quali il malato è pagante a carico della Comunità o dei Particolari ( come si dirà in apppresso ) il  Rettore o Commissario dello spedale è obbligato a trasmettere immediatamente l’avviso al Gonfaloniere della rispettiva Comunità,affinchè esso provveda alla indennità di quella,ed al regresso,se vi  ha luogo,e sappia l’epoca dalla quale incomincia il suo aggravio 10°. Tutti gli Spedali della Toscana hanno un numero determinato di letti occupabili gratuitamente in proporzione delle loro rendite,e  secondo i Bilanci di Previsione,che annualmente vengono fatti. Questo numero di letti gratuitamente occupabili è stato determinato dietro i resultati dell’esperienza di un decennio immediatamente precedente all’anno 1817 e per conseguenza somministra tutta la probabilità di essere sufficiente ai bisogni ordinari dei rispettivi Spedali e di garantire la Comunità da ulteriori aggravi  per il titolo della spedalità dei miserabili malati di malattia curabile. Non è permesso di oltrepassare il numero
di questi letti gratuiti,che viene stabilito ogn’anno nel Bilancio di Previsione. (Idem come sopra.C64.Carta 119.ASCP)
Con la massima ed istruzione numero undici il legislatore indica in quali ospedali si trovano letti riservati  “a comodo dello studio pratico dell’Arte Medica e Chirurgica” “11°. Nei Regi Spedali di Firenze,Siena,Pisa e Pistoia,ove si ammettono i giovani praticanti nella Medicina e nella Chirurgia,vi saranno alcuni Letti riservati per arte a  malattie straordinarie e per i casi di grandi operazioni ,per i quali sarà accordata l’ammissione in grazia dello studio pratico delle arti predette,qualunque sia la provenienza ,ed avuto però sempre riguardo allo stato di fortuna del malato per portarlo tra i Paganti,Semi-Paganti o Gratuiti.”
(Idem come sopra.C64.Carta 119.ASCP)
 
La massima ed istruzione seguente  introduce un principio universale e cioè il diritto alla cura.Si prevede che in caso di estrema urgenza il malato è comunque ammesso dentro l’ospedale anche in assenza di documentazione che accerti la curabilità della malattia e/o la fascia sociale di reddito di appartenenza(pagante ,gratuito,semipagante) “12°. Non sarà ammesso alcun individuo negli Spedali (eccettuato nei casi di estrema urgenza)meno che si presenti con le giustificazioni dei requisiti necessari. In questi casi di urgenza per altro il malato ammesso sarà provvisoriamente portato nel ruolo dei Paganti a carico della Comunità cui appartiene, e ne
sarà prevenuto il Gonfaloniere rispettivo per avere i convenienti schiarimenti. Se il malato sarà veramente miserabile sarà regolata l’ammissione a seconda delle circostanze ,che offrirà lo stato dei letti gratuitamente occupabili; se non sarà tale,il Gonfaloniere non solamente provvederà al modo di ottenere il rimborso a favore della sua Comunità,ma si vi sarà intervenuto arbitrio,o alcuno altro mezzo indiretto ne procurerà la repressione dal rispettivo Superiore incaricato della Polizia”
(Idem come sopra.C64.Carta 119.ASCP)

Le massime ed istruzioni che seguono sono contenute nella riforma sanitaria pubblica del Granducato di emanate nel 1818 (“Massime ed Istruzioni  da osservarsi generalmente in tutti li spedali degli Infermi del Gran-Ducato di Toscana approvate con dispaccio da S.A.I. e R.dè 17 febbraio 1818. Firenze. Dalla Tipografia Marenigh 1818  ) .

In esse il legislatore precisa  come debba avvenire il riconoscimento dei requisiti per essere ammessi  all’assistenza  dentro l’ospedale.

“13°. Il requisito della malattia per l’ammissione nelli Spedali,ove sono Medici astanti o Revisori,viene definitivamente riconosciuto da essi,secondo il regolamento speciale;ove non esistono vien deciso dal Medico di servizio dello Spedale

 

“14°.Il requisito dei paganti di una causa giusta (impossibilità ad essere curati  nella propria casa. Ndscr.)ed urgente per essere accolti nello Spedale in luogo della Loro casa particolare sarà riconosciuto dal Commissario dello Spedale medesimo

 

15°.Il requisito di povertà per i semi-Paganti viene giustificato col certificato dal Parroco,visto dal Gonfalo niere e dal Giusdicente

 

16°.Il requisito della miserabilità vien giustificato con un documento  quale a questo detto sopra

 

17° Il requisito della Solvibilità o sia potenza a pagare ,vien posto in essere dalla anticipazione o deposito Della retribuzione d’indennità di un mese,e dalla dazione di un idoneo mallevadore,o dal certificato del Gonfaloniere rispettivo,che l’afferma sotto la sua personale garanzia ,e ciò tanto per i paganti che per I semi-paganti” (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 119.ASCP)

 

Con la documentazione, attestato di appartenenza ad una fascia di reddito poteva avvenire l’ammissione dentro l’ospedale e le massime ed istruzioni che seguono servono al legislatore per definire come si ottiene l’attestato di appartenenza ad una fascia di reddito.

 

“18°. Per ottenere il certificato di povertà per il posto semi-pagante,dovranno non solamente l’Infermo quanto i suoi congiunti obbligati dalla Legge alla prestazione degli alimenti,essere privi d’ogni sorta di benie non aver lucri personali sufficienti a supplire alla totalità del rimborso delle spese di spedalità. Queste circostanze speciali dovranno essere espresse nel certificato,della verità del quale sarà sempre responsabile e garante quello che lo rilascia,non meno che quelli i quali lo confermano con l’apposizione del “Visto”

 

19°.Per ottenere il certificato di miserabilità è d’uopo che tanto il malato quanto i congiunti obbligati verso di quello alla prestazione degli alimenti costituiti in stato di tale miseria da non poter in modo alcuno supplir neppure al parziale rimborso della spese di spedalità.Queste circostanze debbono essere espressamente enunciate nel certificato e chi lo rilascia ne sarò sempre responsabile e garante unitamente aquelli che lo approvarono apponendovi “Visto”  (idem come sopra)

 

L’attenzione del legislatore si rivolge poi al contenimento della spesa per l’assistenza sanitaria pubblica e le massime che seguono indicano i criteri da seguire. Sono norme dove per raggiungere  questo scòpo  si perviene non solo a controllare  le ammissioni ma anche la permanenza  dentro l’ospedale.Tutto questo perché le spese di mantenimento sono a carico dei “Proprietari-Contribuenti” con le tasse che questi pagano alla comunità cui appartiene il Malato miserabile (letto gratuito) e il Malato povero (letto semi-pagante).

 

“20°. All’effetto di evitare,per quanto è possibile,il caso che le Comunità,mediante le tasse di rimborso delle spese di spedalità che eccedono gli ordinari mezzi degli Spedali,vengano sottoposte ad una spesa che aumenti gli aggravi dei Proprietari-Contribuenti,dovranno tanto i Gonfalonieri quanto i Parrochi, allor chè  viene il caso di dirigere o di avere un malato della loro Comunità,o Parrocchia allo Spedale viciniore che abbia già occupati tutti  i letti occupabili in spedalità gratuita,darsi ogni premura per ottenere che una o più Persone caritatevoli e pie una dichiarazione o biglietto d’indennità a favore dello Spedale  medesimo per quel tempo che il malato sarà nel numero dei paganti.Di queste premure dovranno specialmente incaricarsi i Parenti,Congiunti ed Amici del malato ed il Padrone verso si suoi Coloni Domestici e Sottoposti,che d’altronde fossero nella categoria dei Miserabili

 

21°. Dovrà tenersi separato il ruolo dei malati paganti e semipaganti ed alla fine di ogni mese ne sarà spogliata una nota dagli Infermieri e passata al Commissario e da esso verificata e rimessa alla Computisteria o per essere passata nei ruoli delle somme da riscuotersi o per essere collazionata e combinatacon le somme pagate per anticipazione.Se i malati saranno a carico delle Comunità ,il rimborso delle spese dovrà domandarsi per acconto ogni tre mesi ma il saldo dovrà reclamarsi che dopo l’anno,e dopo aver conosciuto se veramente siano stati esauriti tutti i fondi assegnati per la spedalità gratuita,poiché i risparmi che avessero luogo per la non occupazione dei Letti in qualche mese dell’anno,dovranno andare a vantaggio delle Comunità in proporzione del loro debito.

 

22°.I Commissari e i Rettori sotto la loro personale responsabilità a favore degli Spedali,sono in dovere di far sorvegliare non solamente le ammissioni quanto le permanenze dei malati in questi stabilimenti

 

23°.Per esercitare questa sorveglianza tanto nella ammissioni che nelle permanenze,ove non siano Medici Revisori,avranno la facoltà i Commissari e i Rettori in quelle circostanze che lor sembrerà opportuno,diservirsi di una altro Professore qualunque a lor piacere ,e daranno parte al R. Governo direttamente del le prevaricazioni che con questo metodo perverranno a scuoprire” (Idem come sopra)

 

 

GRANDUCATO  DI  TOSCANA   ASBURGO LORENA (1737-1801/1814-1860)
RIFORMA  DELL’ASSISTENZA   SANITARIA  PUBBLICA  GRANDUCALE. MASSIME ED ISTRUZIONI
(QUARTA  ED  ULTIMA  PARTE)
 
Nelle ultime “massime ed istruzioni” (“Massime ed istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li spedali degli Infermi del Gran-Ducato di Toscana approvate con Dispaccio di S.A.I e R. de’17 febbraio 1818.Firenze.Dalla Tipografia Marenigh.1818 ),il legislatore completa il quadro di profonda riforma della sanità pubblica  granducale.
Essendo verosimilmente accaduto abuso nella somministrazione di  farmaci,abuso legato al fatto di non “avere i requisiti”, ordina:
 
“24°. Viene espressamente proibita ogni somministrazione di medicinali gratuiti a tutti gl’Impiegati di Spedali ,Ministri o altre persone,che fino qui ne avessero abusivamente goduto senza avere i requisiti enunciati all’art 19° (appartenere alla classe dei miserabili: ndscr)”  (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore  dal 1815 al 1818.C64.Carta 119.ASCP)
 
 
Erano probabilmente insorti sprechi ed abusi per quanto riguarda le forniture necessarie all’assistenza ospedaliera ed ecco allora che per evitare che ciò avvenga il legislatore ordina controlli da parte della “Pia  Casa del Lavoro stabilita in Firenze”  nonché “Contratti d’impresa con la maggiore economia e dettaglio per prevenire le frodi”:
 
“25°. Tutti gli Spedali del Gran-Ducato per la fornitura delle Biancherie,Coperte e Vestiari di nuovo,dovranno dirigere i campioni rispettivi con il relativo prezzo all’Uffizio di Direzione centrale,affinchè da questa sia riconosciuto,se ad eguali,o a migliori condizioni ottener si potessero gli oggetti richiesti con vantaggio degli Spedali dalla Pia Casa di Lavoro stabilita in Firenze.Queste forniture dovranno sempre farsi dentro i limiti dei fondi resultanti dai loro Bilanci per le rispettive spese.
 
26°.Per tutte le forniture di Commestibili e di altri oggetti di consumazione interessanti,saranno fatti in ciascheduno Spedale dei Contratti d’impresa con la maggiore economia e dettaglio per prevenire le frodi e per sorvegliare il servizio e provocando con uffizi la concorrenza ;le Copie saranno trasmesse all’uffizio di Direzione centrale affinchè mediante la comparazione di simil contratti si venga a riconoscere ove s’impiega maggior zelo per l’economia degli Spedali.
Se circostanze locali ,o altre speciali considerazioni  esigessero,che per qualche articolo si prescindesse dal metodo di fornitura ,i Commissari o Rettori dovranno renderne conto e domandarne una partico lare autorizzazione”   (Idem come sopra)
 
Questa ventiseiesima massima ed istruzione merita davvero un commento ulteriore  che è questo. 
“per riconoscere ove s’impiega maggior zelo per l’economia degli Spedali”  e cioè dove con maggiore diligenza,esattezza,premura si opera per la “economia degli Spedali” l’Uffizio di Direzione centrale analizza le copie dei “Contratti d’impresa” stipulati  dai vari uffizi  degli spedali e così “provocando con uffizi la concorrenza”.
Insomma, in termini moderni si direbbe che per aumentare produttività ed efficienza dei pubblici uffici e di coloro che vi lavorano, si pongono in concorrenza fra loro.
 
La ventisettesima  e ventottesima massima ed istruzione introducono una sorta di istituto della “incentivazione” per il Cassiere dell’ospedale cui si riconosce una percentuale sulla totalità delle rendite dell’ospedale:tale percentuale veniva però assegnata dopo l’effettivo incasso.E’ evidente che con ciò il legislatore pensa ad incassare incentivando le voci di entrata piuttosto che quelle di spesa: per dirla in parole semplici,a spendere poco.
 
27°. In luogo della provvisione di cui godono attualmente i Cassieri sarà stabilita ai medesimi una retenzione proporzionale sulla totalità delle Rendite dello Spedale,in modo che ne risulti per i medesimi un emolumento eguale all’attual  provvisione.Si faranno dei Ruoli trimestrali dei Debitori con le rispettive loro scadenze ;alla fine del trimestre i Ruoli dovranno essere esibiti al Commissario o Rettore per dimostrare che i Debitori abbiano pagato o che siano sati molestati giudizialmente,altrimenti i Cassieri saranno tenuti del proprio a pagare la corrispondente somma allo Spedale,e saranno sottoposti a quelle ulteriori misure che dal R. Governo si adotteranno per reprimere una negligenza che tanto danno ha cagionato a questi Pii Stabilimenti
 
28°. Non sarà fatta buona al Cassiere la sua retenzione proporzionale fintanto che non abbia spurgato il ruolo trimestrale o mediante l’effettivo incasso delle somme esigibili,o portate nel Ruolo o mediante la giustificazione di avere consumati inutilmente contro i Debitori tutti gli atti esecutivi dalla Legge permessi”   (Idem come sopra)
 
 
Le ultime quattro massime ed istruzioni sono tutte dedicate a norme riguardanti la revisione e il controllo della spesa del servizio sanitario pubblico granducale.
 
29°. Ogn’anno dentro il mese di luglio saranno fatti i bilanci di previsione di tutti gli Spedali del Gran-Ducato. E saranno rimessi a quell’Uffizio che ne ha l’immediata soprintendenza dentro gli ultimi dieci giorni del Mese medesimo
 
30°.Questi dopo aver ricevuto la Suprema approvazione del R. Governo saranno respinti ai Commissarri
rispettivi, i quali saranno obbligati a conformarvisi esattamente nella loro Amministrazione
 
31°.Ogn’anno dentro il mese di Marzo i Commissari e Rettori dovranno render conto della loro Amministrazione coerentemente al Bilancio di previsione e rimetteranno le carte all’uffizio destinato alla soprintendenza e direzione della loro Amministarzione.Il conto economico dovrà essere accompagnato da un conto morale,in cui si dovrà fare un rapporto sopra il personale degli Impiegati :sopra ciò che concerne l’oggetto del Pio Stabilimento:sopra i miglioramenti de quali in ogni sua parte economica ,sanitaria e di polizia potesse essere suscettibile:sopra gli abusi che converrebbe di eliminare : e sopra tutto quello che concerne la perfettibilità della Pia Istituzione. “     (Idem come sopra)
 
Questa trentunesima massima ed istruzione evidenzia come già duecento anni orsono  sprechi,corruzione,abusi,malasanità fossero presenti se il legislatore ravvisa la necessità di accompagnare il conto economico con un “conto morale”.
 
32°.Ogn’anno sarà reso conto a S.A.I. e R. con un rapporto ,cui sarà data tutta la solennità dell’Amministrazione speciale e generale degli Spedali del Gran-Ducato,degli inconvenienti ed abusi,che vi si lasciassero sussistere , e viceversa dello zelo, e buon metodo che in ogni parte del servizio si troverà ad essere spie gato da chi ne sorveglia l’Amministrazione.
Il Giudizio dell’I. e R. Governo formerà il premio o la punizione di chi di chi,dell’una o dell’altro si renderà Meritevole”   (Idem come sopra)
 
Questa ultima massima ed istruzione evidenzia che S.A.I. e R. è in prima persona  coinvolto in quanto ogni anno sarà reso conto a lui “ con un rapporto”.”Il Giudizio dell’I. e R. Governo”  premierà chi ha espletato con zelo le proprie funzioni e punirà chi ha prodotto “inconvenienti ed abusi”.
Tale “Giudizio”chiude ,non a caso, le “massime ed istruzioni”perché  è espressione del fatto di aver espletato o non espletato il volere del Granduca che si esprime tramite l”Imperiale e Regio Governo” :non espletare il volere del Granduca è un grave reato perché la sua persona rappresenta lo stato.
 
A termine di queste massime ed istruzioni alcune considerazioni.
Esse rappresentano una prima vera riforma dell’assistenza pubblica sanitaria che pone il Granducato di Toscana Asburgo Lorena tra le nazioni all’avanguardia .
Principi solidaristici  e diritti del malato, in particolare quello classificato “miserabile”,si affiancano per la prima volta a quelli caritativi che avevano costituito l’unico elemento caratterizzante l’assistenza pubblica sanitaria nell’ottocento.
Non a caso questa veniva espletata in edifici chiamati “Pii  Stabilimenti” ad indicarne proprio l’aspetto caritativo.
Il Parroco col Gonfaloniere e il Giusdicente assumono un ruolo di responsabilità nel filtro di ammissione dentro l’ospedale degli Infermi.
Il legislatore detta norme per il contenimento della spesa avendo nella mente che le uscite devono essere sempre inferiori alle entrate e ponendo rigorosi controlli e revisioni  perché ciò avvenga.
Tutto questo perché il mantenimento dei malati gratuiti (miserabili) e semi-paganti (poveri) è a carico della Comunità di appartenenza dei malati ed è  sostenuto dalle tasse pagate dai “Proprietari-Contribuenti”.
Viene riconosciuta autonomia finanziaria e di gestione agli “stabilimenti” adibiti ad ospedale degli Infermi ma nell’ambito di precisi paletti costituiti dalle loro rendite e secondo i bilanci di previsione che annualmente vengono fatti.
Vengono dettate norme per ridurre e/o evitare sprechi,frodi ,”inconvenienti ed abusi”  ma anche meccanismi premiali ed incentivanti per chi espleta con”zelo e buon metodo che in ogni parte del servizio si troverà essere stato spiegato da chi ne sorveglia l’Amministrazione” .
In questa autonomia di gestione amministrativa  dell’ospedale la figura del Commissario e del Rettore del “Pio Stabilimento” espleta un ruolo primario.
Mentre la figura del medico ospedaliero granducale  è classificata in :medico astante,medico revisore,medico  in servizio.
Sono molto  importanti  queste massime ed istruzioni perché anticipano principi solidaristici,diritti e doveri  dell’assistenza  sanitaria pubblica  nonché della sua amministrazione su cui si basano i moderni servizi sanitari.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Marcello Camici
 
ASCP.Archivio storico comune Portoferraio
La Sanità pubblica ai tempi del Granducato: Malati incurabili e curabili (prima parte)
 

LA SANITÀ PUBBLICA AI TEMPI DEL GRANDUCATO: MALATI INCURABILI E CURABILI (PRIMA PARTE)

Scritto da Marcello CamiciSabato, 12 Luglio 2014 07:51

Per essere curati, assistiti dentro un ospedale degli Infermi granducale il requisito richiesto era che la malattia fosse curabile.

Se questa era ritenuta incurabile non era possibile in alcun modo essere ammessi dentro l’ospedale.

I malati incurabili dovevano restare al proprio domicilio ed ivi essere assistiti e curati dai familiari.

Ma non erano abbandonati dalla loro comunità.

In una circolare del 1818 inviata dal Soprassindaco Provveditore dell’Imperiale e Regio Uffizio dei Fossi  di Pisa al Cancelliere Comunitativo di Portoferraio, si capisce molto bene che la Magistratura Comunitativa poteva intervenire su chi era affetto da malattia incurabile con aiuti di natura economica anche se… ..  pare che non mancassero abusi

“N°  1446. Ecc.mo Signore

Sta bene che a forma della Deliberazione di codesta Magistratura Comunitativa de 26 caduto venga accordato ai Malati incurabili Cristino Lapi  e Gio Batta Marcaccini un servizio di Lire tre.6.8 al primo e Lire sei.13.4 al secondo, onde siano assistiti al loro domicilio invece di passare allo Spedale ove il loro mantenimento costerebbe assai più: avvertendo per altro d’essere rigorosi in estendere da caso a caso simili elargizioni potendo facilmente introdursi dei gravi abusi nella qualità degli individui che ne profiterebbero, tanto più che la semplice Malattia Cronica della Gambe non dovrebbe per la natura di codesto Spedale esservi ammessi.

E con distinta stima mi confermo.

Di VS Ecc.ma

Pisa. Dall’I. e R. Uffizio dei Fossi 7 dicembre 1818. Dev.mo Ser.re G. Mecherini” (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1817 al 1818.C65.Carta 470.ASCP)

Invece, se il Malato era ritenuto curabile, la riforma sanitaria della sanità pubblica granducale emanata nel 1818 sotto forma di “massime ed istruzioni” ne ammetteva  il ricovero dentro l’ospedale degli Infermi dopo un rigoroso filtro d’ammissione che si fondava sulla documentazione del postulante l’ammissione della sua appartenenza ad una di queste tre fasce sociali:miserabile,povero,potente a pagare.

Presentando questa documentazione poteva “accordarsi  asilo” dentro l’ospedale sempre che la malattia di cui si era affetti fosse ritenuta curabile.

Era talmente importante questo attestato di appartenenza ad una classe sociale che esistevano moduli già scritti, pre-stampati, in possesso delle Magistrature Comunitative del Granducato.

Tali moduli dovevano essere compilati e sottoscritti da chi di competenza.

Per l’attestato di “miserabile” (letto gratuito) e di “povero” (letto semi-pagante) erano competenti il Parroco col Gonfaloniere il Vicario, Commissario o Potestà mentre l’appartenenza alla classe “potente a pagare” (letto pagante) era certificazione di competenza del solo Gonfaloniere.

Ecco il modello col quale si era ritenuti meritevoli “di essere ammesso al benefizio di miserabilità” cioè all’assistenza ospedaliera gratuita perché a pagare era la comunità di appartenenza del malato.

“Modello  n. 1                                         ATTESTATO  DI  MISERABILITA’

Attestasi da me sottoscritto Parroco della chiesa…..nella Comunità di …..qualmente  N.N. di professione….abitante nella predetta mia Cura ed i suoi congiunti che per disposizioni delle Leggi Civili sarebber obbligati a prestare al medesimo gl’alimenti,sono tutti costituiti in stato tale di assoluta miseria da non poter in modo alcuno supplire neppure al parziale rimborso delle spese di spedalità che potranno occorrere per detto….. nell’attuale sua malattia;dimodochè lo reputo meritevole di essere ammesso al benefizio dei miserabili,cioè di godere di alcuno dei letti gratuiti esistenti negli Spedali del Gran-Ducato; e nel caso che questi si trovassero preventivamente occupati ,di esservi mantenuto a spese di pii benefattori o della Comunità. Ed una tale dichiarazione e certificato io confermo per vero sotto la mia garanzia e personale responsabilità,a forma del par. 19 della Istruzioni approvate con Veneratissimo Dispaccio  di S.A.I. e R. del 17 febbraio 1818,ed in fede mi sottoscrivo

N.N.   Parroco

Visto per conferma del concorso delle prenarrate circostanze

Il Gonfaloniere della Comunità di …..

N.N.

Visto per l’oggetto che sopra

Il Vicario,Potestà o Commissario

N.N.

Nota. I Sigg  Parrochi in coerenza di quanto vien prescritto relativamente allo stato civile si compiaceranno esprimere in questi certificati

Il nome e cognome del Padre di quello cui viene rilasciato il certificato

Il nome parimente e cognome della Madre da ragazza

L’età del richiedente

La professione del richiedente

Lo stato di celibe,maritato o vedovo del richiedente”

(Circolari e Ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 119.ASCP)

Questa nota di fondo pagina del modello pre-stampato sottolinea il ruolo di responsabilità che assume il Parroco nell’assistenza pubblica sanitaria granducale nonché la volontà del legislatore di procedere al riconoscimento di “miserabilità” dopo aver escluso che anche da parte di madre, di padre, moglie o marito, il richiedente è davvero “miserabile” in quanto nella famiglia non esiste alcuno che possa aiutarlo economicamente.

Il certificato di miserabilità per divenire operativo e cioè per poter far godere del “benefizio di miserabilità” doveva essere votato con relativo “partito” della Magistratura Comunitativa di pertinenza.

Questo non era ancora sufficiente nel caso il “partito” avesse avuto esito positivo.

La parola ultima spettava all’Uffizio Fossi di Pisa cui il Cancelliere Comunitativo inviava tale “partito” per la definitiva approvazione.

  1. risposta del Soprassindaco dell’Uffizio Fossi di Pisa al Cancelliere Comunitativo dell’Elba in merito a certificato di miserabilità

“N° 1085        Ecc.mo Signore

Sul proposito della domanda avanzata da Caterina Tonietti vedova del defunto Lorenzo Giannoni di Rio per essere sgravata delle spese occorse per la cura di detto suo Marito attaccato da Tifo Petecchiale  valutando moltissimo i di Lei rilievi a favore della Postulante, desidero che Ella li faccia presenti alla Magistratura di Rio onde in correzione del Partito di 6 luglio, possa,se crede, portare le spese suddette a carico della Comunità come ha fatto per altri individui Miserabili. E ritornandole a tale effetto la memoria predetta e Certificato annesso, che Ella mi aveva respinto con la pregiatissima sua dei 5 andante, mi confermo con la solita distinta stima.

Di VS Ecc.ma

Pisa dall’I.e R. Uffizio dei Fossi 16 settembre 1818.

Dev.mo Serv.re  G. Mecherini” (Corrispondenza  con Uffizio Fossi di Pisa dal 1817 al 1818.C65.Carta 422.ASCP)

Si tratta qui di una Postulante “il benefizio di miserabilità” la quale aveva ricevuto parere negativo dalla Magistratura di Rio ma che grazie ai “rilievi a favore della Postulante” prodotti dal cancelliere Comunitativo, ottiene dall’Imperiale e Regio Uffizio dei Fossi di Pisa la possibilità di “essere sgravata delle spese occorse per la cura di detto suo Marito”.

Ottenere il” benefizio di miserabilità” significava anche poter beneficiare della distribuzione gratuita di zuppe da parte della Magistratura, di cui ho già parlato.

Marcello Camici

ASCP: Archivio storico comune Portoferraio

 

CIRCOLO CULTURALE SANDRO PERTINI dell’isola d’Elba Presidente onoraria Diomira Pertini

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