IL SINDACATO

PARTE PRIMA

 

Nella Toscana granducale esisteva il sindacato ,opera svolta dai Sindacatori. Il Sindacatore svolgeva la funzione di sindacare e cioè controllare,esaminare l’operato dei ministri e funzionari di stato con lo scòpo di verificare se il loro operato era corretto. Strettamente legata a questa funzione era l’altra e cioè valutare l’attendibilità di lagnanze eventualmente raccolte sull’operato dei ministri e funzionari di stato quali ad esempio il giudice(giusdicente),il gonfaloniere(il sindaco),il priore,il cancelliere,il governatore ecc.

Tutta questa opera,nel suo complesso,era chiamata” sindacato”.

Se volessimo fare un paragone con i nostri giorni l’azione svolta dal Sindacatore è po’ quella che svolge oggi il Tar.

Il Sindacatore era una carica riconosciuta nello stato: in ogni magistratura civica ve ne erano due.

Infatti,a Portoferraio,nell’adunanza della Magistratura Civica del 2 gennaio 1816 “…per i Sindacatori dei Ministri del Tribunale e della Cancelleria stabiliscono l’onorario di lire sette per ciascheduno.Con partito di voti favorevoli 14;Contrari nessuno “ (Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.24 (E6).Carta 9.ASCP)

Questa azione di sindacato dell’operato di ministri e tribunali da parte dei Sindacatori non era molto gradita come appare da una circolare dell’Uffizio Fossi di Pisa dove si invita i cancellieri comunitativi a far richiamare l’osservanza de “li ordini che sottopongono i Giusdicenti e Ministri Provinciali al Sindacato”. Nella circolare n. 230 il “devotissimo servitore Flaminio Dal Borgo,provveditore “ così scrive :”Dall’Uffizio Generale della Comunità del Granducato vengo incaricato di far sentire ai Cancellieri Comunitativi di questo Dipartimento,che avendo l’. e R. Consulta richiamato all’osservanza tra li altri li ordini che sottopongono i Giusdicenti e Ministri Provinciali al Sindacato,dovranno li stessi Cancellieri adempiere alle occorrenze o quanto viene ingiunto dai Regolamenti ed ordini in proposito. Tanto partecipo a VS Eccellentissima per di lei lume e regola ed incaricandola d’accusarmi il ricevimento della presente,che riporrà in filza d’ordini,mi confermo con la solita stima. Di VS Eccellentissima,dall’I.e R. Uffizio dei Fossi di Pisa li 19 febbraio 1816,Devotisssimo Servitore Flaminio Dal Borgo,Provveditore” ( Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 13.ASCP).

L’opera del Sindacato era tenuta in gran conto da Sua Altezza Imperiale e Reale.

In Firenze era stato costituito un Uffizio delle Revisioni e Sindacato.

L’opera di questo ufficio consisteva nell’emettere “Sovrani Comandi” in relazione a cattiva amministrazione e governo.Usciti da questo ufficio i “Sovrani Comandi” erano resi “noti a tutti i Capi di Dipartimento “ i quali poi li notificavano con circolare apposita ai Cancellieri delle Magistrature Comunitative.

Così con circolare n 306 il Provveditore dell’Uffizio Fiumi e Fossi di Pisa il 6 novembre 1818 notificava al Cancelliere di Portoferraio quanto segue in seguito ad abusi ed irregolarità nel campo delle finanze commessi/e da parte dei “Subalterni Amministratori” :

Eccellentissimo Signore. Con lettera dell’Uffizio delle Revisioni e Sindacati del 14 ottobre ultimo caduto,mi sono stati partecipati li appresso Sovrani Comandi ,che in ordine ad un Biglietto dell’I. e R. (Imperiale e Regia ndscr) Segreteria di Finanze del 2 del mese stesso,devono esser noti a tutti i Capi de’ Dipartimenti Economici

SUA ALTEZZA IMPERIALE e REALE informata dei danni che replicate volte hanno risentito le Regie, e pubbliche Amministrazioni per gli abusi e le irregolarità dei Subalterni Amministratori ,ha ordinato che sia rammentato ai Capi di Dipartimenti Economici il dovere che incombe loro di regolare le fide di denari ,o generi di Regia e Pubblica pertinenza,in modo,che sia sempre coperto l’interesse delle rispettive Aziende, e d’invigilare che restino sempre nelle debite forme cautelati gl’Impieghi di qualunque Consegnatario di Generi o di Contante da essi dipendenti.

Che la sorveglianza intorno a detti oggetti è uno degl’incarichi più essenziali fra quelli che l’I. e R.A.S.(Imperiale e Reale Altezza Sua) si degna affidare ai Superiori di tali Uffizi Economici; e che la cura,che apporranno ad in vigilare alla sicurezza della Amministrazioni di che si tratta,sarà uno dei titoli più sicuri per rendersi meritevoli della sua Sovrana considerazione ,come all’opposto rischierebbero di incorrere nella di Lei disapprovazione,quando accadesse,che per loro manifesta incuria,e per somme eccedenti oltremodo le cauzioni dei loro Subalterni,si verificassero infedeltà di tal natura,nel qual caso si esporrebbero anche all’obbligo di rifondere del proprio il valore delle Somme o Generi malversati “

Partecipo quindi VS Eccellentissima i sopra enunciati Sovrani Voleri onde siano comunicate anche alle diverse Magistrature Comunitative per regola delle Pubbliche Amministrazioni da esse dipendenti. E pregandola ad accusarmi il recapito della presente,che riporrà in Filza d’Ordini;passo al pregio di ripetermi con distinta stima

Di VS Eccellentissima,Pisa, dall’I. e R. Uffizio dei Fossi lì 6 novembre 1818,Devotissimo Servitore,cav. Gaetano Mecherini,Provveditore”(Idem come sopra.Carta 144.ASCP)

Còmpito del sindacato emesso dal Sindacatore è verificare che lagnanze per abusi ed irregolarità della pubblica amministrazione fossero o no corrispondenti al vero.

In questo caso,accertato il vero, è automaticamente accertata anche “infedeltà” ai Sovrani Voleri,”infedeltà”che è il primo e più importante atto doloso commesso dai “Subalterni Amministratori”.

Poi vengono le pene conseguenti che, nel caso specifico della circolare sopra citata,è rifondere in proprio “il valore delle Somme o Generi malversati”.

 

 

 

 

Marcello Camici

 

ASCP. Archivio storico comune Portoferraio

 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE PER L’ELBA (SECONDA PARTE)

 

Nella Comunità di Marciana composta da più Comunelli ed in quella di Longone e Rio composte di due comunelli sopra indicati,dovrà essere formata in ciascun Comunello una Borsa distinta per i Priori ed un’altra parimenti distinta per i Consiglieri ,imborsandovi tutti quei soggetti del rispettivo Comunello forniti dei requisiti sopranunciati. Procedendosi poscia alla formazione del Magistrato ,si estrarrà il primo il Gonfaloniere dalla Borsa dei Gonfalonieri ,quindi per Portoferraio e Longone si estrarranno i Priori e i Consiglieri delle altre due rispettive Borse;per Longone e per Rio si estrarranno due Priori dalla Borsa di Longone, e due dalla Borsa del Comunello di Capoliveri,ugualmente che per Rio si estrarranno due Priori dalla Borsa di Rio e due dal Comunello di Marina di Rio.

I Consiglieri si estrarranno dalle rispettive Borse cinque per Comunello.Per Marciana non si estrarrà come sopra alcun Priore dalla Borsa di quel Comunello cui appartiene il Gonfaloniere e si estrarrà un Priore da ciascuna Borsa degli altri quattro Comunelli; Si estrarranno poi dalla Borsa dei Consiglieri tre da quella di Marciana ,uno da quella di Poggio,uno da quella di Marina,due da quella di S.Piero,uno da quella di S.Ilario.

Saranno date al Cancelliere le istruzioni opportune per procedere alla prima imborsazione dei soggetti,che secondo le Regola accennate di sopra debbono formare le diverse Borse,dovendosi l’operazione concertare col Governo ed in ogni caso rendersene conto a S.A.I. e Reale.

In ciascuna Comunità dovrà essere eletto un Camarlingo nel modo e con le incombenze prescritte dai Regolamenti Comunitativi Vigilanti in Toscana, come pure potrà essere destinato un Provveditore di Strade in quella Comunità ove sia utile il suo Uffizio a giudizio delle rispettive Magistrature.

I Ministri della Cancelleria colle Magistrature si occuperanno della Rettificazione degli Estimi. O sia della Valutazione dei Possessi i quali dovranno essere ad una più discreta e proporzionale Tassa Prediale.

Il Governatore di Portoferraio invigilerà alla retta esecuzione e ne parteciperà il risultato all’Imperiale e Reale Segreteria di Firenze.

Il Cancelliere avrà cura che ciascuna Magistratura formi lo stato dei Capitali ed Rendite proprie delle rispettive comunità;come pure lo stato presuntivo delle Spese occorrenti per il futuro anno 1816,onde ognuna di dette Comunità sia posta in grado di provvedere alla Sua Economica Amministrazione. Lo stesso Cancelliere e le Magistrature si uniformeranno alle disposizioni dei Regolamenti Generali Comunitativi veglianti in Toscana in tutto ciò,che è applicabile alle loro circostanze e proporranno nei casi speciali quei Provvedimenti che possono giudicarsi espedienti al bene delle rispettive Popolazioni

Le sopraindicate quattro Comunità dell’isola d’Elba saranno riunite al Compartimento Pisano e la loro Amministrazione dipendente dall’Uffizio Fossi di Pisa.

Il Senatore Soprassindaco è incaricato di proporre sollecitamente un Soggetto da nominare all’impiego di Cancelliere come pure proporrà gli Aiuti Residenti.

Le dette Comunità e Magistrature dovranno essere in attività per il dì primo del prossimo mese di Gennaio 1816,alla quale epoca resteranno abolite le attuali Autorità Municipali e cesseranno da qualunque funzione tutti i Ministri ed impiegati addetti presentemente alle Comunità.

Dato Lì 17 novembre milleottocentoquindici

C° Ferdinando

C° U. Fossombroni

C° G.B. Nomi

Concorda all’Originale esistente nell’Uffizio Generale delle Comunità del Granducato lì 9 dicembre 1815.

C. Marfini Segretario. “ (Circolari e ordini del Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 37 bis.ASCP)

Si delinea il” Consiglio Generale” formato da Gonfaloniere,Priori e Consiglieri i quali costituiscono la “Magistratura Civica” .Le funzioni di questi amministratori locali saranno poi meglio individuate un anno dopo nella legge del settembre 1816.

La Magistratura Civica è formata col sistema dell’imborsazione.

Tre Borse relative a ciascun magistrato(Gonfaloniere,Priore,Consigliere) in ciascuna delle quali viene “imborsata polizza” col nome e cognome dei “residenti” nella magistratura locale,cioè soggetti che posseggono beni immobili, che pagano tasse ritenute sufficienti da poter appartenere a questa o quella borsa. Tutto ciò conforme al principio introdotto da Pietro Leopoldo,Asburgo-Lorena, che gli affari economici siano diretti ed amministrati da “quelli che vi hanno principale interesse”e dunque il principio di rappresentanza è basato sul nesso proprietà-censo-interesse. Particolare cura viene perciò assegnata alla valutazione della stima dei Capitali e Rendite: ” Il Cancelliere avrà cura che ciascuna Magistratura formi lo stato dei Capitali e delle Rendite proprie delle rispettive Comunità “.Tale cura e premura sfocerà nel prossimo futuro nella formazione del nuovo catasto del granducato .Per tale motivo in ciascuna comunità viene ordinato anche la presenza di un Camarlingo e cioè di un esattore delle tasse.

Da ciascuna Borsa veniva poi estratta una polizza e l’ estratto a sorte entrava nella Magistratura.

Particolare attenzione è posta per far sì che i vari “comunelli”(Capoliveri,Marina di Rio,Marina di Marciana,S.Piero,S.Ilario,Poggio) siano rappresentati in modo bilanciato per quanto riguarda priori e consiglieri ,in ognuna delle quattro comunità.

Il Cancelliere è invece un “impiego comunitativo” non legato al sistema dell’imborsazione che ha funzioni precise sintetizzate in quelle di rammentare ordini e regolamenti alla Magistratura e controllare che vengano realizzati: ma, gli viene concesso anche un margine di iniziativa perché “ nei casi speciali quei Provvedimenti che possono giudicarsi espediente al bene delle rispettive popolazioni”.Nello svolgimento del suo incarico è coadiuvato da Aiuti residenti

Il provveditore di Strade (odierno assessore ai lavori pubblici) :non è obbligatoria la sua nomina.

Al Governatore è demandato il còmpito di “invigilare alla retta esecuzione” e dovrà informare del risultato l’Imperiale e Reale Segreteria di Firenze.

Le quattro Comunità dell’Elba vengono assegnate al Compartimento Pisano come amministrazione dipendente dall’Uffizio Fossi di Pisa. Vengono azzerate tutte le cariche pubbliche fin qui esistenti e presenti che Napoleone Bonaparte stesso aveva nominato e perciò questo regolamento è l’atto ufficiale della fine del regno napoleonico all’Elba e la nascita del restaurato granducato di Toscana.

 

Marcello Camici

 

ASCP. Archivio storico comune Portoferraio

 

 

 

CIRCOLO CULTURALE SANDRO PERTINI dell’isola d’Elba Presidente onoraria Diomira Pertini

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